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Istituto Superiore Istituto Superiore "Gian Tommaso Giordani"
di Monte Sant'Angelo (FG) - Classico - Scientifico - Ec. Sociale - Tecnico Economico - Socio Sanitario

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Home » Regolamento di Istituto » II. Modalità di funzionamento degli Organi Collegiali » Art. 7 - Programmazione delle attività degli organi collegiali » 7.1 - Consiglio d’Istituto

7.1 - Consiglio d’Istituto

Il Consiglio d’Istituto è l’organo collegiale di governo istituito con D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.  Il C. d. I. e delibera su tutte le materie stabilite dall’art. 10 del D. Leg. 16/04/94 n. 297 e dal D. I. 28/05/1995. Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive integrazioni e modificazioni, contiene il "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGI­SLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO" e rappresenta la norma principale di riferimento.

Nello specifico:

  • l'art. 8 Titolo I Capo I detta le regole circa la composizione, il funzionamento e la durata del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva;
  • l'art. 10 Titolo i Capo I stabilisce le attribu­zioni del Consiglio di Istituto e della giunta esecutiva. In particolare bisogna evidenziare che tut­te le competenze gestionali indicate come spettanti all'organo collegiale non sono più dello stesso, ma sono state trasferite al Dirigente Scolastico ed, in alcuni casi al Direttore SGA;
  • l’art. 30 Titolo I Capo VI definisce le categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali;
  • l'art. 31 Titolo I Capo VI disciplina le elezioni;
  • l'art. 33 Titolo I Capo VI regola lo svolgi­mento delle elezioni;
  • gli artt. 34 e seguenti del Titolo I Capo VI disciplinano la nomina dei membri e la co­stituzione degli organi collegali, la surroga dei membri cessati, l'elezione e partecipazio­ne dei genitori nelle scuole con particolari finalità.

La materia è inoltre tuttora regolata dalle or­dinanze ministeriali permanenti 15 luglio 1991, nn. 215, 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7 aprile 1992, n. 267 dei 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998. Alla normativa specifica di settore occorre aggiungere quella generale delle Pubbliche Am­ministrazioni, in particolare l'art. 4 del D.lgs. 165/01 avente per titolo "Indirizzo politico- amministrativo, funzioni e responsabilità". E’ in forza di questa norma che agli organi di governo spettano gli indirizzi e le scelte fondamentali, mentre alla Dirigenza competono i provvedimenti di gestione. Non bisogna dimenticare che anche le norme contrattuali assegnano competenze al Consiglio d’Istituto.

Infine, importanti competenze sull'autonomia, in materia finanziaria e di attività negoziali sono affidate al Consiglio d’Istituto dal D.P.R. 275/99 (regolamento sull'autonomia) e dal D.M. 44/01 (regolamento di contabilità).

La composizione

La rappresentanza delle componenti nel Con­siglio d’ Istituto si differenzia in base alla consistenza della popolazione scolastica:

  • nelle scuole secondarie superiori con popolazione scolastica fino a 500 alunni il Consiglio è costituito da 14 componenti, di cui sei rappresentanti la componente docente, un rappresentante del personale ATA, sei rappresentanti la componente genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico;
  • nelle scuole con popolazione scolastica oltre i 500 alunni il Consiglio è costituito da 19 componenti, di cui otto rappresentanti la componente docente, due rappresentanti del personale ATA, otto rappresentanti la com­ponente genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico.

Ogni componente elegge i propri rappresen­tanti: il personale ATA fra tutto il personale in servizio nell'istituzione a tempo indeterminato e determinato; i genitori fra tutti i genitori degli alunni e/o di che ne fa le veci; gli studenti, se previsti, fra gli studenti dell'Istituto stesso. Gli studenti eletti che sono minorenni non hanno diritto di voto sulle materie aventi natura finanziaria, patrimoniale e negoziale perchè possono comportare responsabilità amministrativa.

I Consigli degli Istituti di istruzione secondaria superiore si differenziano, sempre nei casi di po­polazione scolastica inferiore o superiore ai 500 alunni, per la riduzione rispettivamente di tre o quattro rappresentanti della componente genitori a favore di altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

 

SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI
CON POPOLAZIONE SCOLASTICA
FINO A 500 ALUNNI

SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI
CON POPOLAZIONE SCOLASTICA
SUPERIORE A 500 ALUNNI

RAPPRESENTANTI
GENITORI

3

RAPPRESENTANTI
GENITORI

4

RAPPRESENTANTI
DOCENTI

6

RAPPRESENTANTI DOCENTI                 

8

RAPPRESENTANTI
ATA

1

RAPPRESENTANTI
ATA

2

RAPPRESENTANTI ALUNNI          

3

RAPPRESENTANTI
ALUNNI

4

DIRIGENTE SCOLASTICO

DIRIGENTE SCOLASTICO

TOTALE
COMPONENTI

14

TOTALE
COMPONENTI

19

 

Il Presidente ed il Segretario del Consiglio d’Istituto

Il comma 6 del già citato art. 8 prevede che il Consiglio d’Istituto sia presieduto da un membro eletto a maggioranza assoluta (maggioranza relativa dei votanti nella seconda votazione) dei suoi componenti e ricompreso tra i rappresentanti dei genitori. La normativa non prevede la presenza di un vicepresidente che può comunque essere eletto; scelta questa generalmente mossa da motivi di organizzazione e di funzionamento dell'organo. È, invece, obbligatoriamente prevista la funzione del segretario del Consiglio d’Istituto che il Presidente affida ad uno dei membri del Consiglio stesso.

Compito del Presidente è quello di convocare e presiedere le riunioni consiliari e di sottoscrivere il verbale delle sedute, congiuntamente al segretario. Nello svolgimento delle sue funzioni, limitate ma importanti, il Presidente deve operare in stretto rapporto con il Dirigente Scolastico, soprattutto per quanto concerne la convocazione, gli argomenti da scrivere all'ordine del giorno e la trattazione degli stessi durante la seduta consiliare. Qualora il Presidente non sia membro della Giunta esecutiva sarebbe comunque opportuno invitarlo.

Le riunioni devono svolgersi in orario non coincidente con quello delle lezioni (art. 8 comma 9 T.U.) e sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti.

La convocazione della seduta d’insediamento, nella quale si procede alla elezione del Presidente, è convocata dal Dirigente Scolastico.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dai Vice-Presidente, se eletto. In caso contrario la sostituzione spetta al genitore più anziano di età.

Compito del segretario è quello di verbalizzare le riunioni, di redigere il verbale e di sottoscrivere lo stesso congiuntamente al Presidente.

Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio, che fissa l’orario d’inizio tenendo presente opportunamente le necessità manifestate da tutte le componenti. Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio anche su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva o a seguito della richiesta della maggioranza qualificata dei suoi componenti. Decide in merito alle eventuali richieste di convocazione avanzate dal Collegio dei docenti, dall’assemblea degli studenti e dei genitori o dai singoli componenti del Consiglio stesso.

Nel caso in cui il contegno del pubblico impedisca il regolare svolgimento dei lavori, la seduta può essere sospesa e ripresa a porte chiuse.

La convocazione del C. d. I. deve essere diramata per iscritto, a cura degli uffici di segreteria, ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima.

Copia della convocazione deve essere affissa all’albo della scuola.

La riunione del Consiglio d’Istituto è, di norma, preceduta da una riunione della Giunta esecutiva, da farsi con congruo anticipo: la Giunta esecutiva prepara i lavori, propone le delibere e agevola l’attività del Consiglio.

La prima riunione del Consiglio di nuova nomina è convocata dal Dirigente Scolastico che presiede la seduta fino all’elezione del Presidente.

La riunione è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica; qualora tale numero non sia raggiunto, il Presidente potrà direttamente fissare la data della nuova convocazione e decidere se pubblicare o no all'Albo i nomi dei presenti e degli assenti.

I Consiglieri devono avere in tempo utile il materiale informativo dei punti all’ordine del giorno per poter consapevolmente partecipare alle discussioni del Consiglio.

Ogni argomento discusso può essere approvato per alzata di mano.

La votazione è segreta solo quando si trattano argomenti particolari o su persone (privacy). Non è consentito introdurre nella discussione argomenti diversi da quelli iscritti all’ordine del giorno. In caso di urgenza il Presidente può proporre l’inserimento di nuovi punti all’ordine del giorno; la modifica proposta deve essere approvata a maggioranza qualificata del Consiglio. Non è comunque possibile deliberare su argomenti che comportino impegni di spesa se essi non siano all’o. d. g. e non siano stati esaminati dalla G. E o nel caso in cui vi siano componenti del Consiglio assenti.

Di ogni seduta il segretario designato dal Presidente redige contestualmente il processo verbale in apposito registro a pagine numerate. Tale registro è depositato in Presidenza ed è a disposizione dei consiglieri. Detto verbale deve essere approvato all’inizio della seduta successiva e affisso in copia all’albo della scuola entro 15 giorni. Le delibere devono essere comunque approvate nel corso della seduta e sono immediatamente esecutive. L’affissione all’albo del verbale non dà diritto alla lettura dello stesso in sede di approvazione.

Il Consiglio può decidere, a maggioranza, di invitare esperti per chiarire o approfondire argomenti già posti all'ordine del giorno. Detti inviti sono disposti dal Presidente prima delle riunioni e devono poi essere ratificati del Consiglio stesso.

Il Consiglio d’Istituto può deliberare di fare incontri informali con le varie componenti di base per trattare particolari problemi emergenti.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell'Istituto è invitato alle sedute del Consiglio con facoltà consultive.

Alle sedute del Consiglio, nei limiti imposti dalla capienza dei locali e quando non si trattino argomenti concernenti fatti particolari e/o persone, possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate. Il Presidente, qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. Il Presidente, per garantire il mantenimento dell’ordine, esercita gli stessi poteri conferiti dalla Legge per chi presiede le riunioni del Consiglio Comunale.

 

Competenze del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva

  1. Le competenze attribuite al Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva sono stabilite dal Nuovo Regolamento contabile del decreto interministeriale n. 44/2001 e dal Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297 - Parte Prima art. 10.
  2. Il Consiglio d’Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e gli interventi nell’attività negoziale.
  3. Delibera il programma annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.
  4. Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei consigli di Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
    1. adozione del regolamento interno dell’Istituto che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento dei laboratori, della biblioteca, per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio;
    2. acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
    3. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
    4. criteri generali per la programmazione educativa;
    5. criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione;
    6. promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi d’informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
    7. partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
    8. forme e modalità per lo svolgimento d’iniziative assistenziali che possono essere assunte dall’Istituto;
    9. stipula di contratti con personale esterno.
    10. Il Consiglio d’Istituto, sulla base di quanto proposto dal collegio dei docenti, indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione a esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
    11. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del T.U. n. 297/94.
    12. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94 del T.U. n. 297/94.
    13. Delibera, sentito per gli aspetti didattici del Collegio dei Docenti, le iniziative dirette all’educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
    14. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza.
    15. Il Dirigente Scolastico predispone il programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto d’iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

 

La Giunta esecutiva

 

Ogni Consiglio è tenuto a eleggere una Giunta esecutiva. Fanno parte della Giunta esecutiva i membri eletti (un rappresentante dei genitori, uno del personale docente e uno del personale ATA, un rappresentante degli studenti) e due membri di diritto, il Dirigente Scolastico che la convoca, la presiede e ne sottoscrive il verbale, ed il Direttore S.G.A., che svolge le funzioni di segretario della giunta stessa, redige i verbali e li sottoscrive congiuntamente al Dirigente.

Le competenze della Giunta Esecutiva sono limitate e prive di effetto immediato, fatta salva la proposta di Programma Annuale con apposita relazione (art. 2 comma 3 D.M. 44/01) e quella relativa all'organico degli Assistenti Tecnici.

In buona sostanza il compito fondamentale della Giunta Esecutiva è di preparare i lavori del Consiglio d’Istituto, mentre non provvede più all'esecuzione delle delibere consiliari, poiché trattasi di competenza gestionale trasferita al Dirigente.

Durata degli organi e sostituzione dei membri cessati

Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva rimangono in carica per un triennio nella composizione individuata nell'anno d’insediamento, anche nell'ipotesi in cui la scuola subisca variazioni (in più o in meno) della popolazione.

L'adeguamento all’eventuale variazione si avrà in occasione del rinnovo del consiglio alla naturale scadenza triennale e ciò si osserva anche nel caso di adeguamento numerico della rappresentanza studentesca.

Qualora nel corso del triennio alcuni membri vengano a cessare per qualsiasi causa o perdano requisito di eleggibilità, saranno sostituiti dai non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procederà a elezioni suppletive; unica eccezione la componente studentesca che si rinnova annualmente.

Da sottolineare che il D.lgs. 297/94 disciplina all'art. 38 la decadenza dei membri eletti e di quelli designati che, senza giustificato motivo, siano assenti a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte.

Gli atti di costituzione, sostituzione, surroga e decadenza sono di competenza del Dirigente Scolastico (artt. 14 e 15 D.P.R. 275/99).

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Inviato da Anonimo (non verificato) il Gio, 11/02/2016 - 20:47

Indice

  • Premessa
  • I. Diritti
  • II. Modalità di funzionamento degli Organi Collegiali
    • Art. 4 – Convocazione
    • Art. 5 - Verbale delle riunioni
    • Art. 6 - Accesso ai verbali
    • Art. 7 - Programmazione delle attività degli organi collegiali
      • 7.1 - Consiglio d’Istituto
      • 7.2 - Collegio dei Docenti
      • 7.3 - Consiglio di Classe
  • III. Assemblee
  • IV. Sicurezza e salute
  • V. Criteri generali dell'organizzazione didattica
  • VI. Comunicazioni agli alunni e ai genitori
  • VII. Alunni: Regolamento di disciplina e patto educativo di responsabilità
  • VIII. Entrata e uscita dalla scuola - assenze
  • IX. Regolamento dei viaggi di istruzione, visite guidate e d'integrazione alla professione di indirizzo
  • X. Funzionamento dei laboratori, della biblioteca, della palestra
  • XI. Disposizioni finali
  • XII. Regolamento DDI
  • XIII . Regolamento Anticovid

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  • Registro Albo al 31/12/2020
  • Albo - Storico atti dal 2016
  • Albo storico atti 2013-2015

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  • Cell.: 3501443084

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