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Istituto Superiore Istituto Superiore "Gian Tommaso Giordani"
di Monte Sant'Angelo (FG) - Classico - Scientifico - Ec. Sociale - Tecnico Economico - Socio Sanitario

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Home » Regolamento di Istituto » IV. Sicurezza e salute » Art. 17 – Garante della privacy

Art. 17 – Garante della privacy

La scuola è chiamata ogni giorno a costruire le condizioni per un futuro migliore delle nuove generazioni. Non solo nello studio, ma anche nelle esperienze di vita che coinvolgono alunni, professori e personale scolastico si definisce il mondo dei valori che permette alla società di crescere nel rispetto reciproco.

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video.
È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale solo previa autorizzazione. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…), e ottenere il loro esplicito consenso.
Non è consentito l’utilizzo di registratori audio-video, inclusi i telefoni cellulari abilitati, all’interno delle aule di lezione o nelle scuole stesse anche se esclusivamente per fini personali, in quanto possono ledere i diritti e le libertà fondamentali delle persone coinvolte, in particolare della loro immagine e dignità.
Non è possibile, in ogni caso, diffondere o comunicare sistematicamente i dati personali di altre persone (ad esempio immagini o registrazioni audio/video) senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l’esplicito consenso. Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono quindi prestare particolare attenzione a non mettere on line immagini (ad esempio su blog, siti web, social network) o a diffonderle via MMS.

Succede spesso, tra l’altro, che una fotografia inviata a un amico/familiare, poi sia inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati. Saranno applicate le relative sanzioni nel caso in cui si violi il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato dal D.lgs. del 30 giugno 2003 n°196, che regola il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. La riservatezza è sancita espressamente anche dall’art. 2, comma, 2, del D.P.R. 24 giugno 1998 n°249 (Statuto degli studenti e studentesse), richiamato dall’art. 96, comma 2 del predetto Codice. Nel caso di utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, da parte degli studenti o di altri soggetti, allo scopo di acquisire, rectius "carpire", dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali, filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti, o altri soggetti, che operano all'interno della comunità scolastica; considerato che i dati in questione si configurano come "dati personali" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del predetto Codice; che l'acquisizione dei dati sopra menzionati, pur svolgendosi all'interno delle istituzioni scolastiche, in molti casi, non è riconducibile allo svolgimento di attività didattiche, formative o di apprendimento proprie della scuola e che i dati di cui sopra vengono frequentemente divulgati non solo tra gli appartenenti alla stessa comunità scolastica ma, talvolta, anche verso un pubblico "indistinto" di fruitori mediante l'utilizzo dei sistemi telematici e della rete internet, siti Web e portali "dedicati", volti a rendere pubblici filmati o registrazioni aventi per oggetto episodi verificatisi nell'ambito delle istituzioni scolastiche o comunque durante i periodi di svolgimento di attività didattiche o formative, in alcuni casi, anche con finalità denigratorie della dignità personale e sociale di studenti, anche minori di età, e docenti. In tutti questi casi si è passibili di sanzioni amministrative della cui applicazione è competente il Garante, fatto salvo quanto previsto espressamente dal codice penale (Direttiva del M.P.I. n°104 del 30 novembre 2007 e s.m.i.) infatti l’art. 10 del codice civile ("Abuso dell’immagine altrui") recita “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”. Pari attenzione deve essere prestata alle garanzie previste per l’esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona (art. 96 legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore), le quali richiedono il consenso della persona ritrattata a meno che la riproduzione dell’immagine sia giustificata "dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico" e vietano, comunque, l’esposizione o la messa in commercio che rechino "pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata" (art. 97, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633). Inoltre, il dovere di astenersi dal violare queste prerogative degli interessati anche in applicazione del principio del "neminem laedere" (art. 2043 codice civile) non esaurisce gli obblighi giuridici della persona che utilizza i suddetti dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,…), dovendo la stessa rispettare altri divieti sanzionati penalmente che possono riguardare, in particolare:

a) l’indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione d’immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art. 615-bis codice penale); b) il possibile reato d’ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l’onore o il decoro del destinatario (art. 594 codice penale); c) le pubblicazioni oscene (art. 528 codice penale); d) la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (artt. 600-ter codice penale; legge 3 agosto 1998, n. 269). Di conseguenza, chi utilizza dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,…), raccolti con il proprio cellulare o altri dispositivi, deve vagliare tutte queste circostanze e porre attenzione a che i propri comportamenti non ledano i diritti dei terzi, ad esempio evitando di riprendere persone in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità o astenendosi dal divulgare immagini, anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare la propria sfera privata.
Gli studenti che non rispettano gli obblighi sopra richiamati, di preventiva informativa, nei casi che lo prevedono, commettono una violazione, punita con una sanzione amministrativa, della cui applicazione è competente il Garante (artt. 161 e 166 del Codice). Ne segue che tali comportamenti, connessi ad un trattamento improprio di dati personali acquisiti mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, devono essere sanzionati con opportuno rigore e severità nell’ambito dei regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

‹ Art. 16 – Divieto di uso del telefono cellulare su V. Criteri generali dell'organizzazione didattica ›
Inviato da Anonimo (non verificato) il Gio, 11/02/2016 - 21:53

Indice

  • Premessa
  • I. Diritti
  • II. Modalità di funzionamento degli Organi Collegiali
  • III. Assemblee
  • IV. Sicurezza e salute
    • Art. 14 - Disposizioni per la sicurezza
    • Art. 15 – Divieto di fumo nei locali scolastici
    • Art. 16 – Divieto di uso del telefono cellulare
    • Art. 17 – Garante della privacy
  • V. Criteri generali dell'organizzazione didattica
  • VI. Comunicazioni agli alunni e ai genitori
  • VII. Alunni: Regolamento di disciplina e patto educativo di responsabilità
  • VIII. Entrata e uscita dalla scuola - assenze
  • IX. Regolamento dei viaggi di istruzione, visite guidate e d'integrazione alla professione di indirizzo
  • X. Funzionamento dei laboratori, della biblioteca, della palestra
  • XI. Disposizioni finali
  • XII. Regolamento DDI
  • XIII . Regolamento Anticovid

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