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Istituto Superiore Istituto Superiore "Gian Tommaso Giordani"
di Monte Sant'Angelo (FG) - Classico - Scientifico - Ec. Sociale - Tecnico Economico - Socio Sanitario

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Home » Regolamento di Istituto » IV. Sicurezza e salute » Art. 15 – Divieto di fumo nei locali scolastici

Art. 15 – Divieto di fumo nei locali scolastici

La legge antifumo (Legge 16 gennaio 2003, n. 3) ha l'obiettivo di tutelare la salute dei non fumatori e in particolare delle fasce più deboli della popolazione ovvero donne incinte e bambini.
Secondo quanto disposto dall'art. 51 della legge, dal 10 gennaio 2005 è in vigore il divieto di fumare in tutti i locali chiusi, sia pubblici che privati, aperti a utenti o al pubblico. Il divieto è totale nelle scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie e portuali, biblioteche, musei, negozi, bar, ristoranti, circoli privati, uffici, studi professionali, imprese industriali e artigianali, e a tutti i locali d’intrattenimento, come le
discoteche, i pub, i cinema e i teatri, le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo. Fanno eccezione al divieto, oltre agli spazi all'aria aperta, soltanto i luoghi riservati ai fumatori.
I doveri dei responsabili
Sia nelle strutture pubbliche che in quelle private sono i responsabili delle strutture stesse a dover vigilare sul rispetto della legge:

nelle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e agenzie pubbliche i dirigenti individuano con atto formale i soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto; nel caso in cui non abbiano proceduto a una nomina specifica, l'obbligo ricade sui dirigenti stessi.

Sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:

  • richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
  • nel caso di strutture pubbliche: i responsabili hanno anche l'obbligo di comminare le sanzioni.

Le sanzioni
Coloro che non rispettano il divieto di fumo rischiano multe da 27,50 a 275 €; le sanzioni raddoppiano se la violazione avviene in presenza di donne incinte e bambini di età inferiore ai 12 anni. I responsabili che non fanno rispettare i divieti e non denunciano il trasgressore rischiano sanzioni da 220 a 2.220 €.
La mancata osservanza del divieto da parte degli alunni e degli operatori scolastici costituisce mancanza disciplinare e come tale sanzionabile anche ai sensi del presente Regolamento.
I docenti e tutto il personale sono tenuti a collaborare per far rispettare le presenti norme di comportamento.

‹ Art. 14 - Disposizioni per la sicurezza su Art. 16 – Divieto di uso del telefono cellulare ›
Inviato da Anonimo (non verificato) il Gio, 11/02/2016 - 21:50

Indice

  • Premessa
  • I. Diritti
  • II. Modalità di funzionamento degli Organi Collegiali
  • III. Assemblee
  • IV. Sicurezza e salute
    • Art. 14 - Disposizioni per la sicurezza
    • Art. 15 – Divieto di fumo nei locali scolastici
    • Art. 16 – Divieto di uso del telefono cellulare
    • Art. 17 – Garante della privacy
  • V. Criteri generali dell'organizzazione didattica
  • VI. Comunicazioni agli alunni e ai genitori
  • VII. Alunni: Regolamento di disciplina e patto educativo di responsabilità
  • VIII. Entrata e uscita dalla scuola - assenze
  • IX. Regolamento dei viaggi di istruzione, visite guidate e d'integrazione alla professione di indirizzo
  • X. Funzionamento dei laboratori, della biblioteca, della palestra
  • XI. Disposizioni finali
  • XII. Regolamento DDI
  • XIII . Regolamento Anticovid

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